Rievocazione storica "CAVATA Delle ZITELLE"
Comune San Paolo di Jesi e Associazione Pro Loco
Testamento Agabiti (1702)
In Dei Nomine Amen. Haec est Copia Publica etc.
Al Nome di Dio Amen. Adì 24 febraro 1702. In San Paolo.
Il signor Don Antonio Giacomo Agabiti Figlio del quondarri Pier Andrea Agabiti dal Massaccio, al presente Pievano del Castello di San Paolo di Jesi presente e sottoscritto ecc., havendo fatto testamento chiuso, e consegnato al signor Jacomo Marchesini Notaro ed Archivista di Jesi sotto li 22 novembre 1691 o altro più vero tempo ecc., come Esso dice, e volendo disponere d’altre cose particolari, senza però arrecar pregiudizio alla validità, e formula del medesimo testamento chiuso ha risoluto per ritrovarsi gravemente ammalato in letto fare il presente codicillo, ed ha pregato me suo infrascritto Curato, che lo scriva nel modo che siegue cioè:
Che avendo esso signor Pievano Agabiti Codicillante comprato dopo il detto testamento una Posessione delli signori Giovanni Battista Duranti, e Maria Anna sua sorella carnale dallo Staffolo di rubbia 3 in circa di terreno con casa a piangato arativo, sodivo, arborato, vignato, olivato, cannetato, ed altri alberi fruttiferi, ed infruttiferi nel territorio dello Staffolo contrada il Coroncino appresso li beni della Pieve di S.Paolo mediante la strada, signor Cima da Cingoli, strada da due capi, e da banda, et il fosso per mezzo. Il frutto, e l’usofrutto, e rendite di essa posessione, lascia per carità per l’amor di Dio, e per suffragio dell’anima sua, a donna Maria Virginia del quondam Giuseppe Bianchi da Jesi al presente serva del medesimo signor Pievano Agabiti essa vivente solamente, e non altrimenti ecc.
E perché per pagare il prezzo di detta posessione il detto signor Pievano prese a censo quattrocento scudi al quattro per cento, cioè scudi duecento dal Venerabile Seminario di Jesi, ed altri scudi duecento dalle Monache Convertite di San Niccolò pure di Jesi, vuole esso Signor Codicillante, che la sudetta donna Maria paghi ogn’anno durante sua vita solamente i frutti che correranno delli censi, che restaranno vivi dopo la morte del medesimo signor Pievano Agabiti, e quei frutti ancora, che non fussero stati pagati avanti la di Lui morte, e non sia tenuta ad altro.
E dopo la morte d’essa donna Maria, e detto Signor Agabiti lascia la sudetta posessione al Santo Suffragio del sudetto Castello di S.Paolo per beneficio dell’anima sua come sopra ecc., coll’infrascritte condizioni, e riserve, e non altrimenti ecc.
Cioè che il detto Santo Suffragio debba conservare da parte in ciaschedun’anno tutto il fruttato e rendite di detta posessione, per tanti anni fino che arrivarà alla somma della sorte principale delli detti cenzi non estinti; quali frutti, e rendite dovranno ogn’anno vendersi, e quando giudicaranno tempo più proficuo gl’infranominati Signori Deputati: con la quale somma di denaro, e ritratto s’estingueranno detti cenzi e si pagaranno i frutti de medesimi col riserbarsi per se il Santo Suffragio uno scudo l’anno. Estinti poi tutti li cenzi come sopra, lascia, e vuole il medesimo signor pievano Agabiti, che il Santo Suffragio sia obligato con li frutti, e rendite di detta posessione, che in ciaschedun’anno si venderanno, e ridurranno in denaro contante, dare in dote ogn’anno in perpetuo ad una delle zitelle delle più povere, che saranno nel medesimo Castello di S. Paolo da maritarsi, ma che siano del medesimo luogo, e non forastiere, quali zitelle più povere in numero di 10 al più dal signor Pievano, e dalli Signori Deputati del Santo Suffragio pro tempore debbano imbussolarsi nel giorno dì San Niccolò di Bari, 6 dicembre, ed avanti il Prefazio della Messa Cantata nell’Altar Maggiore, e dovrà estrarsene una publicamente da un innocente fanciullo minore di sette anni da chiamarsi dal medesimo Signor Pievano ed a quella che uscirà si darà il denaro ritratto dalla suddetta vendita e frutti della detta posessione d’un anno intiero, ma non gli si consegnarà detta dote finché non sarà stata veramente sposata, e così d’anno in anno in perpetuo. Dichiarando, e volendo espressamente il sudetto Signor Codicillante, che non siano mai imbussolate quelle zitelle, che averanno fatto, o faranno veglie con uomini, eccettuato, che con Parenti di primo e secondo grado, che praticaranno in case sospette, o averanno pratiche, o baziche sospette con uomini, che dopo sonata la seconda Ave Maria della sera staranno, o faranno le veglie nelle piazze, strade, vicoli, e fuori delle case, et in fine che non viveranno modeste con onore, e riputazione, e timor d’Iddio, e di tutto ne aggrava le coscienze delli sudetti Signori Deputati: volendo ancora, che dalle dette rendite il Santo Suffragio dopo estinti i cenzi come sopra, ritenga per se, oltre il sudetto scudo, altri scudi due, che saranno scudi tre l’anno per suo uso, e questo in perpetuo ecc.
Ancora vuole che li detti Signori Deputati con le dette rendite possino, e debbano fare bonificamenti, et altre spese necessarie, tanto per la casa, quanto per altro bisogno, che potrà occorrere in detta posessione, ed il residuo darsi alla zitella come sopra. E per facilitare, e sollecitare l’estinzione dei sudetti cenzi il medesimo Signor Agabiti lascia, vuole e comanda, che subito seguita la sua morte si vendano tutte le bestie di sua parte, vaccine, cavaline et asinine, che ha qualsivoglia posessione della pieve, e tutto il grano ,vino, olio, che vi sarà sodisfatto pero con questi l’Economo, et il Signor Successore Pievano per quanto di ragione li sarà dovuto, et anche la lana, legumi, brastimi, orzo, e granturco se vi saranno con il quale ritratto si estingueranno in tutto, o in parte li suddetti cenzi, e non bastando ne anche per una parte il denaro si dovrà mettere in cassa del deposito del Santo Suffragio con la sua poliza dentro una borsa sigillata, e dopo la morte della sudetta donna Maria con lo ritratto delle sudette vendite, e con il denaro di detti bestiami, ed altro come sopra venduti, dovranno estinguersi in tutto, o in parte secondo la quantità di denaro, li detti cenzi ecc. Prega intanto il sudetto Signore Codicillante, e supplica in visceribus Jesus Christi, et il Signor Pievano e li sudetti Signori Deputati del Santo Suffragio pro tempore a prender questo peso per atto d’una generosa carità per aver parte anche essi appresso sua D.[ivina] M.[aestà] del merito di questa opera pia ecc.
Et in caso il Santo Suffragio, o Signori Deputati non volessero ingerirsi, o prendere detto peso, sia ad arbitrio di Monsignor Illustrissimo Vescovo di Jesi di disponere in suo giudizio, acciò questo negotio abbia il suo desiderato effetto, e che si mariti in ciaschedun’anno in perpetuo con li sudetti frutti e rendite di detta posessione una zitella di detto Castello di S.Paolo, come si è detto di sopra, di che esso Signore Codicillante lo prega, e supplica con ogni caldezza, e dovuta riverenza ecc. Dichiarando, e volendo infine esso Signor Agabiti che le sudette non debbano imbussolarsi, se non avranno compita l’età di dicidotto anni, e che avranno passata l’età di ventotto ecc. e non altrimenti ecc.
Item, per levare ogni dubbio dichiara detto Signor Agabiti, che quando si nominano in questo codicillo li Signori Deputati vi s’intende anche il Signor Pievano, volendo che non possino da sé fare cosa alcuna gl’uni senza l’altro, e l’altro senza gli uni, ma sempre operino uniti.
Item, proibisce espressamente, che la sudetta posessione mai si dia ad affitto ma stia, e si tenga a colonia in perpetuo.
Item, ordina ancora, che la posessione del Massaccio in contrada detta Le Cese stabilita nel testamento chiuso mai si dia ad affitto, ma stia anche questa a perpetua colonia.
Item, ordina e comanda ancora espressamente , che il denaro, i frutti del quale doveranno godere le Monache Magnoni esse viventi solamente, nepoti carnali del sudetto Signor Agabiti che stanno nel Monistero di Santa Caterina del Massaccio, e dopo la morte di quelle persone stabilite in detto testamento chiuso, non possa mai in perpetuo tenersi da esse Monache ne anche nel Monastero, ne da quelle persone, ma subbito messo il denaro in essere , debba porsi in deposito nel Sagro Monte della Pietà del Massaccio, finché si trovi a rinvestire o in cenzi o in terreni, quante volte occorrerà, che stia morto, e facendo altrimenti, anche per tre soli giorni, che fusse tenuto o dalle Monache sudette , o da qualcuno delle persone stabilite in detto testamento, adesso per allora, et ipso facto senza alcuna figura di giudizio, lascia tutto il detto denaro alla Venerabile Compagnia del Sagramento di Santa Maria del Massaccio con l’obbligo di farli celebrare ogni cinquanta scudi cinque messe l’anno in perpetuo, e non altrimenti ecc.
Item, avendo il sudetto Signor Codicillante (ricordandosi benissimo, di quello [che] ha stabilito nel sudetto testamento chiuso), chiamato in esso il signor Don Domenico Dani nipote carnale con obligo, che debba celebrarli certe messe in certo luogo, perche il medesimo signor Don Domenico ha ottenuto il beneficio priorale di S. Angelo con la cura dell’anime nella Serra di S.Quirico, che richiede la continua residenza, il sudetto Signor Agabiti si contenta, che esso solo però possa celebrare dette messe in detta terra di S.Quirico o in altro luogo, o chiesa, dove più piacerà ad esso Signor Don Domenico, coll’obligo di portare infine di ciaschedun’anno la sodisfazione di dette messe nella Cancellaria Vescovile di Jesi, e lo libera ancora d’ogni altro obligo, che gl’abbia imposto in detto testamento, che fosse incompatibile con detto benefizio priorale di S.Angelo; volendo il sudetto Signor Agabiti, che tutto quello dispone in questo Codicillo avendolo disposto diversamente nel detto testamento chiuso non gl’abbia apportare alcuna invalidità, ma nella sua essenza rimanga, et in tutte l’altre parti; e così sia stabile fermo, e validamente, e non altrimenti ecc., in fede ecc.
Atto fatto nella casa della Pieve di S.Paolo solita abitazione del sudetto Signor Pievano il di, et anno sudetto, 24 Febraro 1702, alla presenza d’esso Signor Codicillante sottoscritto, e dalli infrascritti testimonj a ciò chiamati ecc., in fede ecc.
Io Don Domenico Nicola Vitali curato sudetto scrissi mano propria.
Io Don Antomo Giacomo Agabiti Pievano sudetto lascio, ordino e confermo quanto di sopra mano propria.
Io Don Angelo Ripante Aquilanti fui testimonio a quanto di sopra mano propria.
Io Don Pier Giovanni Cincini fui testimonio a quanto di sopra mano propria.
Io Silvestro Silvestri fui testimonio a quanto di sopra mano propria.
In Dei Nomine Amen
Concordat praesens copia cum alia simili copia, a qua fideliter extraxi, salvo semper michi etc. In quorum fide etc. scripsi, subscripsi, et solito signo huiusce Illustrissimae Communitatis Oppidi Sancti Paulli, quo utor in similibus etc., vallavi sub hac die 15 maij 1779.
Datum ex aedibus meis in dicto Castro Sancti Pauli sub eadem dicta die.
Ita est Philippus Dominici Pro Secretarius dictae Illustrissimae Communitatis S. Paulli.