ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI
cosa è:
è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, costituito dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge
(domanda di iscrizione all'Albo degli Scrutatori)

a cosa serve:
l'iscrizione all'albo unico è condizione necessaria per partecipare al sorteggio precedente alla data delle elezioni, ed essere quindi designati in qualità di scrutatori presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari.

requisiti di iscrizione:
occorre essere cittadini italiani, elettori del Comune di San Paolo di Jesi e aver assolto agli obblighi scolastici; sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:

  • i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

  • gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

  • i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

quando presentare la domanda:
ogni anno dal 1 ottobre al 30 novembre.

dove presentare la domanda:
presso l'Ufficio Elettorale del Comune di San Paolo di Jesi, P.le D. Ricci, 1 - . tel. 0731/779088

quanto dura:
fino a quando l'interessato non chieda di essere cancellato oppure sia cancellato d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale;
la domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata con le stesse modalità della domanda di iscrizione.

quanto costa:
l'iscrizione è gratuita.

quando viene effettuato il sorteggio:
Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data della votazione, la Commissione Elettorale Comunale in pubblica adunanza, preannunziata 2 giorni prima con manifesto affisso nell'Albo Pretorio del Comune, procede:
a)
al sorteggio per ogni sezione elettorale del Comune di un numero di nominativi compresi nell'Albo pari a quello occorrente;
b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto Albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione,  gli scrutatori rinunciatari. 
Il numero di scrutatori previsto per ogni singolo seggio è di 4, tale numero viene ridotto a 3 per le consultazioni  referendarie.

riferimenti legislativi:
l. 30 aprile 1999, n.120.
l. 21 marzo 1990, n. 53.
l. 30 aprile 1999, n. 120 recante "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";
l. 8 marzo 1989, n 95 recante "Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale";
T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "norme per la elezione della Camera dei Deputati".