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     COMUNE SAN PAOLO DI JESI

             Provincia di ANCONA


DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda, in carta libera su foglio protocollo, deve essere intestata al Ministero della Difesa - Ufficio Levadife, P.le C. Adenauer 3, ROMA-Eur, ma consegnata al Distretto Militare di appartenenza ( o all 'Ufficio di Leva di mare presso la Capitaneria di Porto se l'obiettore é iscritto nelle liste di mare). E' necessario, al momento di consegnare la domanda, farsi rilasciare una ricevuta (ove non la si ottenga é opportuno farsi vistare per ricevuta una copia o fotocopia della domanda).
La domanda puó essere inviata, in raccomandata con ricevuta di ritorno al proprio Distretto.
Alla domanda non va allegata ulteriore documentazione, la firma deve essere autenticata oppure, piú semplicemente,si puó firmare davanti al personale dello sportello del Distretto esibendo un documento d'identitá. Relativamente ai termini di presentazione della domanda occorre fare una distinzione:

Informazioni sull’Iter della Domanda

L’articolo 52 della nostra Costituzione afferma che "la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti stabiliti dalla legge". La Corte Costituzionale, nella Sentenza numero 164 del 24.05.1985, ha precisato che "il dovere di difesa della patria è ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato", legittimando la legge numero 772 che dal 15.12.1972 ha riconosciuto l’obiezione di coscienza al servizio militare ed il servizio sostitutivo.

...... in occasione della tua chiamata alla visita di leva (nel caso tu fossi interessato ad un’alternativa al servizio militare), il Comune di San Paolo di Jesi ti offre queste informazioni sull’obiezione di coscienza e il servizio sostitutivo civile. Si tratta di un modo, diverso dal servizio militare, di soddisfare agli obblighi di leva previsti dalla Costituzione Italiana e dalla legislazione.

Le motivazioni per cui un giovane fà questa scelta sono molteplici, ma sostanzialmente riconducibili ad una scelta morale, filosofica o religiosa che si traduce nel desiderio di espletare un servizio civile in attività sociali. Attualmente la durata del servizio civile è parificata a quella del servizio militare (10 mesi). Se ritieni di fare questa scelta o, comunque, desideri saperne di più, leggi queste prime informazioni basilari per ottenere il riconoscimento dello stato di obiettore.

 

PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

Secondo la legge il Servizio Civile deve essere svolto presso gli Enti convenzionati con il Ministero della Difesa che svolgono attività nei seguenti settori: istruzione ed attività socio-culturale, assistenza, tutela ed incremento del patrimonio forestale, protezione civile. Prima della presentazione della dichiarazione è meglio contattare i responsabili degli obiettori di tali Enti per conoscere il tipo di attività in cui verresti impiegato e la disponibilità di posti al momento in cui pensi di entrare in servizio, questo per ridurre la probabilità di essere "precettato d’ufficio" in un ente non gradito.

 

QUANDO INOLTRARE LA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

Se non richiedi il rinvio del servizio militare per motivi di studio, devi presentare la dichiarazione di obiezione di coscienza entro 60 giorni dalla data di arruolamento (ultimo giorno della visita di leva). Se usufruisci invece del rinvio per motivi di studio devi presentare la domanda entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello:

  1. per il quale non hai più diritto al rinvio;
  2. per il quale non hai più intenzione di chiedere il rinvio;
  3. nel corso del quale il tuo rinvio scade prima del 31 dicembre (per raggiunti limiti di età oppure per termine degli studi).

Esempi pratici:

* Chi frequenta una scuola superiore e non prosegue gli studi universitari, dovrà presentare la domanda entro il 31 dicembre dell’anno precedente: 1) a quello in cui si consegue il diploma; 2) a quello relativo al terzo rinvio; 3) a quello in cui si compie il 22° anno di età.

* Chi frequenta un corso universitario, deve presentare la domanda entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui consegue la laurea.

* Chi si ritira dagli studi universitari, perde il diritto al rinvio, che scade al momento del ritiro dell’iscrizione e quindi deve presentare la domanda entro il 31 dicembre dell’anno precedente al ritiro dell’iscrizione.

* Chi non è riuscito, nell’anno accademico in corso, a superare il numero di esami che danno diritto a rinviare per l’anno successivo, deve presentare domanda entro il 31 dicembre dell’anno accademico in corso.

* Chi è fuori corso deve presentare la domanda entro il 31 dicembre dell’anno precedente al compimento del: 1) 26° anno di età, se il corso ha la durata di 4 anni; 2) 27° anno, se il corso ha la durata di 5 anni; 3) 28° anno, se il corso ha durata superiore a 5 anni.

 

COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

La dichiarazione redatta in carta semplice deve essere consegnata al Distretto Militare di appartenenza, oppure alla Capitaneria di Porto (se si è iscritti nelle liste di leva di mare), va però intestata al Ministero della Difesa - Ufficio Levadife - Piazzale Adenauer, 3 - 00144 Roma EUR.

La dichiarazione di obiezione  deve contenere, oltre i dati anagrafici, la richiesta di ammissione al servizio sostitutivo civile, la dichiarazione di essere contrario in ogni circostanza all’uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni che precludono l’ammissione al servizio civile, i convincimenti religiosi, filosofici o morali che sorreggono la dichiarazione stessa, l’indicazione dell’area vocazionale di impiego e l’indirizzo dell’Ente prescelto.

E’ necessario autenticare la firma (per esempio all’Ufficio Anagrafe) se spedisci la dichiarazione per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Se consegni la dichiarazione di persona e hai con te un documento di identità, in base alla legge sull’autocertificazione puoi chiedere che l’autentica della firma sia fatta sul momento da un ufficiale militare appositamente incaricato di ricevere la domanda. Al momento della consegna porta con te una fotocopia della domanda che potrai fare timbrare e usare come ricevuta. Se non ti viene rilasciata, ricordati di chiedere la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione.

ITER DELLA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

In un tempo che va dalle 2 settimane ai 3 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di obiezione, i Carabinieri possono convocarti per un colloquio atto ad accertare che non ci siano ostacoli al riconoscimento dell’obiezione di coscienza. Il Distretto Militare invia la documentazione al Ministero della Difesa dove viene esaminata da una "apposita" Commissione. Entro 6 mesi dalla data di inoltro della dichiarazione, la Commissione dovrebbe comunicare se la tua dichiarazione è stata accolta o respinta. Se la dichiarazione venisse respinta puoi ancora fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro i 60 giorni dalla notifica della risposta; i tempi giudiziari sono però piuttosto lunghi, anche più di un anno. Se invece non fai opposizione al decreto sei tenuto ad assolvere il servizio militare.

Per l’accoglimento della dichiarazione di obiezione passano in media 12-13 mesi. Il Distretto Militare ti invierà una comunicazione a casa. Da quel momento hai tempo 20 giorni per far inviare al Ministero della Difesa una richiesta nominativa (da parte dell’Ente che hai scelto), per ottenere l’assegnazione che desideri. Dopo l’accoglimento della dichiarazione, il Distretto Militare può richiederti un certificato di sana e robusta costituzione (di norma consiste in un’ analisi tampone naso-gola e un prelievo del sangue) da effettuare presso l’U.L.S.S. di appartenenza. Se hai deciso di non sostenere alcuna spesa sarà il Distretto Militare a disporre degli accertamenti sanitari, a suo carico. Spesso ciò non accade e il certificato non ti verrà più richiesto.

Dopo 3-4 mesi dall’accoglimento della dichiarazione, riceverai per posta la cartolina precetto, che contiene la data d’inizio del servizio e l’ente di destinazione. Da quando hai presentato la dichiarazione a quando inizi il servizio effettivo trascorrono in media 16-18 mesi.

Se hai intenzione di rinunciare alla dichiarazione di obiezione, devi chiedere di prestare Servizio Militare entro il decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’obiezione di coscienza.

ALL’INIZIO DEL SERVIZIO CIVILE

Se sei stato assegnato ad un ente diverso da quello che hai eventualmente indicato nella dichiarazione di obiezione di coscienza, puoi chiedere il trasferimento, che ha più probabilità di essere accettato se sei stato assegnato ad operare in un’area vocazionale diversa da quella che hai indicato sulla dichiarazione stessa.

Se non ti verranno consegnati al tuo arrivo, ti consigliamo di richiedere il mansionario ed un preventivo piano d’impiego al responsabile degli obiettori dell’ente. Questi sono atti pubblici e hai pieno diritto di prenderne conoscenza. Ricordati che l’obiettore non può svolgere mansioni di personale che l’ente sarebbe tenuto ad assumere e per legge l’orario di servizio deve essere uguale a quello previsto per il personale dell’ente, comunque non inferiore (secondo il Prontuario ministeriale) alle 36 e fino ad un massimo di 40 ore settimanali, ripartite in 5 o 6 giornate lavorative, a seconda delle caratteristiche del servizio dell’ente.

DURANTE E DOPO IL SERVIZIO CIVILE

L’obiettore di coscienza ha diritto allo stesso trattamento economico del soldato di leva semplice. Quanto a licenze e permessi, valgono le stesse norme che regolano il Servizio Militare. Durante il Servizio Civile l’obiettore gode degli stessi diritti del militare di leva, fra cui:

conservazione del posto di lavoro;

valutazione dell’effettivo servizio prestato ai fini dei pubblici concorsi;

riconoscimento ai fini pensionistici.

E’ vietato detenere, usare, produrre, vendere armi e munizioni indicate negli artt. 28 e 30 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza pena la decadenza dallo stato di obiettore.

DIZIONARIO MINIMO

ENTE: Associazione, gruppo, o qualsiasi realtà sociale giuridicamente riconosciuta che ha fatto richiesta al Ministero della Difesa per l’impiego di obiettori di coscienza al servizio militare.

RICONOSCIMENTO: dopo aver fatto richiesta al Ministero della Difesa per svolgere il servizio civile devi aspettare la conferma, il tempo di attesa è di 12-13 mesi in media.

CARTOLINA AZZURRA: ti viene recapitata alcuni mesi dopo il riconoscimento; sulla cartolina è indicato giorno e luogo di inizio servizio.

PRECETTATO: nella dichiarazione di obiezione è a tuo vantaggio indicare un Ente presso cui desideri svolgere il servizio civile, se l’indicazione non è stata rispettata sei stato "precettato".

TRASFERIMENTO: se non gradisci il settore d’impiego in cui sei stato destinato puoi chiedere il trasferimento in un altro Ente entro 30 giorni dall’inizio del servizio, il Ministero deve fornire una risposta entro 90 giorni.

RESPONSABILE: in un Ente è la persona che coordina il servizio degli obiettori impiegati.

 

INFORMAZIONI SUI MOD. 8 E 8 bis

Con circolare del settembre 1996 il Ministero della Difesa ha inviato ai Distretti un facsimile di domanda di obiezione di coscienza (mod. 8) insieme ad un facsimile di atto notorio sostitutivo (mod. 8 bis) concernente autocertificazioni relative a pendenze penali ed altro.

Questi modelli si discostano in gran parte da quelli presentati dalla L.O.C.-Lega Obiettori di Coscienza e da altri enti di servizio civile, poichè presentano dichiarazioni e modalità di redazione della domanda e di eventuali allegati non previsti dalla legge (esempio: dichiarazioni concernenti eventuali processi pendenti in primo grado, denunce relative a risse, sostanze stupefacenti, ingiurie, divieti di ingresso allo stadio). Inoltre, essendo richiesta in questi modelli la firma come dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 4 della legge 4.1.1968 n.° 15), tali modelli fanno risparmiare tempo ai Distretti che non dovrebbero più effettuare ricerche approfondite sugli obiettori in Tribunali, Prefetture, ecc...

Comunque non è obbligatorio compilare nessuno dei due moduli (8 e 8 bis): in tal modo si è espresso Levadife il 20.11.1996 con una lettera inviata alla Consulta Nazionale degli Enti di Servizio Civile (C.N.E.S.C.) prot. LEV/850014/SAM/96. Il giovane ha facoltà di scegliere se presentare la domanda di obiezione di coscienza nel modo previsto dalla legge 772 (vedi fac-simile dettagliato presentato sopra), oppure se avvalersi dei modelli prestampati 8 e 8 bis (che richiedono però la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio).

Tutti gli Enti rappresentati nel C.N.E.S.C. ritengono importante che si continui a presentare domanda di obiezione come previsto dalla legge 772 e non come previsto da questa modulistica.

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