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COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI |
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Provincia di Ancona |
| Fax 0731/770113 Tel 0731/779088 |
| Ufficio Servizi Sociali |
OGGETTO
Il
presente bando di concorso ha per oggetto
l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione a beneficio dei conduttori di immobili che sostengano un canone
eccessivamente oneroso rispetto al proprio reddito familiare.
REQUISITI
Possono
presentare domanda di contributo i nuclei familiari conduttori di immobili in
possesso dei seguenti requisiti:
- essere titolare di un rapporto di locazione in qualità di
conduttore con contratto di locazione regolarmente registrato
- corrispondere un canone mensile di locazione, al netto degli oneri
accessori, non superiore ad € 600,00 mensili;
- essere conduttori di un appartamento di civile abitazione, iscritto al
N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1-A/8-A/9;
- essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se
munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9
del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286;
- avere la residenza anagrafica nel Comune di Jesi e nell'alloggio per il
quale si chiede il contributo;
- mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo
familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso ai sensi
dell'art. 4 L.R. 44/97 e successive modificazioni;
- reddito annuo del nucleo familiare riferito all'anno 2003:
a) imponibile non superiore all'importo di due pensioni minime Inps, vale
a dire € 10.950,52 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione
risulti non inferiore al 14% ( prima fascia);
b) convenzionale, calcolato con le modalità stabilite dalla vigente
legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, non
superiore al limite di accesso all'edilizia popolare medesima, vale a dire €
13.094,00 ( seconda fascia). L'incidenza del canone locativo annuo corrisposto
dai richiedenti appartenenti alla
seconda fscia deve essere superiore al 24% dell'intero reddito imponibile
dell'anno 2003 del nucleo familiare.
c) essere in regola con il pagamento del canone di locazione al momento
della presentazione della domanda e di dichiarare, entro il 31/12/2005,
l'eventuale interruzione, per rilascio alloggio, del pagamento del canone.
Ai fini della determinazione del reddito il richiedente deve sommare al
reddito del proprio nucleo familiare anagrafico, anche quello percepito dalla
eventuale ulteriore famiglia anagrafica convivente nello stesso appartamento.
L'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante
dalla dichiarazione dei redditi presentata ai fini fiscali nell'anno 2004, ed il
canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato,
al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento, rispetto
alla data di indizione del bando comunale, ai fini del pagamento dell'imposta di
registro.
Qualora la richiesta provenga da persona diversa dal titolare del
rapporto locativo, avente comunque la residenza anagrafica nell'appartamento, è
richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nel medesimo
appartamento ha presentato domanda di contributo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo, in forma
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , dovrà essere
presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi modelli in
distribuzione gratuita presso i Servizi Sociali del Comune di San Paolo di Jesi
Le domande devono essere presentate in Comune entro e non
oltre, pena l'esclusione dal beneficio, il 20 marzo 2005.
Se la domanda verrà spedita con raccomandata postale, farà fede la data
del timbro postale.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA'
DEI CONTRIBUTI
I
contributi integrativi per il pagamento dei canoni sono determinati in misura
tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito familiare ( imponibile o
convenzionale a seconda della fascia di reddito di appartenenza), nella misura
del:
- fino al 14% del canone di locazione annuo per le famiglie con reddito
di cui alla prima fascia, entro il limite massimo di € 3.098,74 annui;
- f ino al 24% per le famiglie con reddito di cui alla seconda fascia,
entro il limite massimo di € 2.324,06 annui.
Nel caso di fondi sufficienti all'erogazione completa dei contributi, Il
Comune formerà due graduatorie, relative alle due fasce di reddito.
Ognuna delle due graduatorie sarà compilata sulla base dell'ordine
decrescente dell'incidenza del canone locativo sul reddito pro capite,
calcolando quest'ultimo in maniera diversa a seconda che si tratti di reddito
appartenente alla prima fascia o che si tratti di reddito appartenente alla
seconda fascia, così come indicato dalla D.G.R. n. 291 del 14/02/2000,
pubblicata sul B.U.R. Marche n. 21 del 01.03.2000.
Nel caso in cui i fondi messi a disposizione dalla Regione Marche
risultassero insufficienti all'erogazione della totalità dei contributi agli
aventi diritto, la ripartizione verrà effettuata assegnando un contributo ad
ogni avente diritto, in misura proporzionale alla cifra che si sarebbe dovuta
assegnare nel caso di fondi sufficienti, rapportato a quanto effettivamente il
Comune ha a disposizione.
NON CUMULABILITA'CON ALTRI BENEFICI
Il
contributo all'oggetto del presente bando non può essere cumulato con altri
contributi simili già percepiti o richiesti compresi quelli per l'autonoma
sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del
28.09.1997 e successive modificazioni e per il pagamento dei canoni locativi
relativamente al medesimo periodo.
In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:
- l'importo richiesto /già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.
Al ricorrere di tale ipotesi, il Comune concede un contributo massimo
pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del
presente atto e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.
Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalla legge.
SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE
Per
le categorie che si trovano in situazioni di particolare debolezza sociale,
quali i titolari di contratti di locazione che abbiano compito 65 anni di età
al momento della pubblicazione del presente bando, che vivono soli o
esclusivamente con altri componenti il nucleo familiare tutti con età superiore
a 60 anni, ed i titolari di contratto di locazione che abbiano all'interno del
proprio nucleo familiare un portatore di handicap con invalidità superiore al
67%, il limite massimo del contributo concedibile ( € 3.098,74 o € 2.324,06)
potrà essere incrementato fino ad un massimo del 20%.
VERIFICHE
Le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese in sede di richiesta di
contributo sono sottoposte a verifiche e controlli a campione.
In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, ferme restando
le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, il Comune richiede
all'interessato apposita documentazione che dovrà essere presentata entro 10
giorni, pena l'esclusione dalla partecipazione.
NORMA FINALE
Per
quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla
legge 431/1998 ed ai relativi decreti di attuazione alla D.G.R. n. 291 del
14.02.2000 e D.G.R. n. 1063 del 11.06.2002, nonché alla normativa vigente in
materia.